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Disposizioni Anticipate di Trattamento

La nostra socia e Past President Dott.sa Clotilde La Rocca, Notaio in Bologna, ha illustrato i recenti sviluppi in tema di Disposizioni Anticipate di Trattamento nella nostra riunione del 4 marzo 2019.

Nelle sue stesse parole:

Con le DAT ciascun individuo nel pieno possesso delle proprie facoltà MENTALI può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizioni di prestare il consenso, e ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto all’uopo previsto e nel rispetto delle previsioni di legge.Trattasi quindi di un NEGOZIO GIURIDICO a contenuto non patrimoniale, unilaterale e non recettizio sottoposto a condizione sospensiva in quanto destinato a produrre i suoi effetti in un momento successivo. Questa la definizione molto chiara…l’interpretazione e l’applicazione tutta un’altra cosa! soprattutto per l’anomalia insolita della commistione tra aspetti giuridici e aspetti medici. Naturalmente, per ragioni di competenza, io non posso soffermarmi ed illustrarvi che quelli tecnico-giuridici.Per capire meglio facciamo un breve excursus storico e vediamo da dove siamo partiti: fino alla regolamentazione introdotta dalla legge 219/2017 lo stato dell’arte era questo: alcuni Comuni “virtuosi” e  sensibili alla problematica, tra cui il Comune di Bologna e pochissimi altri, avevano istituito il registro delle DAT accreditando i notai che si dichiaravano disponibili a raccogliere ed autenticare tali dichiarazioni di volontà redatte secondo uno schema standard molto semplice che prevedeva solo l’espressione di volontà e l’indicazione di uno o più fiduciari incaricati di esporla e comunicarla ai medici al momento fatidico.Tale documento veniva poi depositato presso il suddetto registro, naturalmente ove esistente, e, per prassi, consegnato in copia al primo fiduciario.Naturalmente tutto ciò, in assenza, di una norma di legge, non aveva alcuna valenza giuridica ma era solo un atto “preparatorio” in attesa che entrasse in vigore una legge che regolamentasse la materia, e il fatto che solo alcuni Comuni avessero adottato il sistema unito alla mancata o assai scarsa pubblicità rendeva l’intero sistema farraginoso e di quasi impossibile applicazione anche perché pochi Notai si erano resi disponibili sentendosi considerati quasi degli obiettori di coscienza.

 In questo panorama nebuloso si è inserita la legge 22 dicembre 2017 n.219 che, pur non essendo molto chiara ed esaustiva come spesso succede al nostro legislatore, ha però introdotto tre novità fondamentali, oltre a contenere la prima ed organica disciplina della materia:

  • l’obbligo del consenso informato (che deve risultare dalla DAT stessa) su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale) e singoli trattamenti sanitari (in particolare) ed il medico “a valle” che ha il compito di eseguire la DAT (su indicazione di un fiduciario, se nominato),
  • istituzione del registro sanitario elettronico regionale ove la regione abbia istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica e in tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT completa o di dare solo indicazioni del fiduciario a cui rivolgersi,
  • facoltatività di una nomina di un fiduciario e maggior libertà di contenuto nell’espressione della volontà. 

Il tallone di Achille di tutta questa costruzione è proprio a valle come voi probabilmente potete immaginare perché se una persona diventa incapace di intendere e di volere nel suo comune o nella sua regione e tutto è stato fatto per bene la sua volontà ha buona probabilità di essere conosciuta e quindi di essere esaudita e rispettata ma se ha un incidente all’estero o anche solo in un’altra regione come si procede?

È stata prevista l’istituzione di una banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT in modo che il medico deputato possa accedervi e ricavare le informazioni necessarie ma, allo stato, non è ancora stato istituito mentre il Consiglio Nazionale del Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale-non accessibile al pubblico per motivi di privacy-consultabile però da tutte le aziende sanitarie italiane.

Ultima nota: sulla scia e risonanza mediatica dei casi Englaro e Welby nonché a seguito di molti quesiti posti dal Ministero della Salute, il Consiglio di Stato è intervenuto con una risposta ufficiale della Commissione speciale del 18 luglio 2018 soprattutto in materia  di istituzione della banca dati nazionale e di interpretazione di diritto alla salute e consenso informato ma qui mi fermerei perché rischiamo di inoltrarci in questioni molto legate a quella  commistione tra norme di legge e costituzionali e aspetti medici di cui parlavo all’inizio. Si Tratta di aspettare pazientemente che arrivino interpretazioni autentiche o sentenze che determinino soluzioni univoche dei singoli casi che di volta in volta presenteranno.

 Alla esaustiva presentazione della Dott.sa La Rocca i soci hanno dato seguito con una serie di domande molto pertinenti ed interessate, alle quali sono state date le migliori risposte…sulla base della legislazione vigente.